Credito d'imposta

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Credito d’imposta

Pubblicato da venditafast sopra 14/11/2018
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COS’È IL CREDITO DI IMPOSTA?
È un beneficio fiscale che ha il contribuente nei confronti dello Stato

CHI NE PUÒ USUFRUIRE?
Chi vende un’abitazione con le agevolazioni prima casa e ne acquista un’altraavente gli stessi requisiti ha diritto a un credito d’imposta.

Occorre ricordare che la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (impegnandosi a vendere la “vecchia casa” entro 1 anno).

COME POSSO USUFRUIRNE?
Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto per l’intero importo
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602)

Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
Occorrerà nello specifico indicare:

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa
  • nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo
  • nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’Iva sull’immobile alienato, produrre le relative fatture
  • indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.

QUANDO NON SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA?
Il credito d’imposta non spetta se:

  • sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
  • Vedi anche:

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